Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
COSTI CONYABILIZZATI
L'OBBLIGO NORMATIVO DEI COSTI CONTABILIZZATI NON ATTIENE ALLE IPAB, IN QUANTO STABILITO NEL D.LGS. 7/8/1997, N. 279, CHE RIGUARDA LE UNITA' PREVISIONALI DEL BILANCIO DELLO STATO.
LE IPAB APPROVANO UN BILANCIO AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO DELLO STATO, E REGOLAMENTATO DALLE REGIONI.