Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA
- CIG: 94078595CC - Importo dell'appalto: € 25.000,00
- CIG: 9407724B6E - Importo dell'appalto: € 14.600,00
Allegati

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